Possibile il ricorso alla remissione in bonis nel caso di deposito tardivo dell’asseverazione “Allegato B” di cui di cui all'art. 3, D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, prevista per poter usufruire del "Sismabonus acquisti". Lo precisano le Entrate con la risposta a interpello n. 467/2023 del 24 novembre scorso con cui l’amministrazione finanziaria fornisce alcune chiarimenti a un’impresa di costruzione e ristrutturazione immobiliare rispetto a due contratti preliminari stipulati con due società, un atto per l’acquisto di un’area con annessi fabbricati ricadente in una zona a rischio sismico e l’altro per l’acquisto di diritti edificatori perequati. Successivamente, la società stipulò un contratto preliminare di compravendita di un immobile da costruire, ma in merito a tale intervento, l’istante non depositò tempestivamente l’asseverazione Allegato B di cui all’articolo 3, del decreto ministeriale n. 58/2017, prevista per poter usufruire della detrazione di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del D.L. n. 63/2013 (sismabonus acquisti). Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la sanzione dovuta per la remissione in bonis (art. 11, comma 1, DL n. 471/1997) “colpisce chi omette ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria o l'invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri e, pertanto, nel caso in esame va versata dalla società costruttrice promittente venditrice che non ha presentato l'asseverazione”. Considerando che l'asseverazione nel caso di compravendita di un complesso immobiliare, non riguarda un singolo appartamento, ma l'intero complesso realizzato, “l'omissione da sanare è una sola e, di conseguenza, è unica anche la sanzione da pagare”. Inoltre, l'inadempimento va sanato entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, “anche se è raccomandato versare la sanzione dovuta entro la data del contratto definitivo di compravendita dell'immobile interessato (ove antecedente al termine di presentazione della dichiarazione) o, qualora vi fossero più immobili da alienare, entro la data di stipula del primo rogito notarile di compravendita”. Al promissario acquirente va infine consegnata tutta la documentazione necessaria e idonea all'esercizio della detrazione, tra cui l'asseverazione "Allegato B" e la quietanza di pagamento del mod. F24 di versamento della della sanzione per la "remissione in bonis".
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