Con il messaggio n. 4192/2023 l’Inps ha fornito indicazioni in merito alla possibilità di accedere alla pensione anticipata per i lavoratori precoci e all’indennità di APE sociale prevista per i lavoratori disoccupati che hanno risolto il rapporto di lavoro in seguito all’accordo consensuale di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all’accordo di cui all’articolo 1, comma 311, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. La legge n. 232/2016 prevede, infatti, ipotesi tassative di cessazione del rapporto di lavoro per coloro che accedono ai benefici in qualità di disoccupati. Il decreto-legge n. 104/2020 ha sospeso, a causa dell’emergenza da Covid-19, le procedure in corso di cui all’articolo 7 della legge n. 604/1966, e ha previsto che le sospensioni e le preclusioni non si applicano nel caso di “accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. Anche in favore dei lavoratori aderenti al menzionato accordo è stato previsto il riconoscimento del trattamento di disoccupazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22". Le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci e all’indennità di APE sociale di nuova presentazione, nonché quelle pendenti, devono essere esaminate dalle Strutture territoriali Inps sulla base delle indicazioni fornite nel presente messaggio; le domande già respinte – si legge nel documento di prassi – devono essere riesaminate dalle medesime Strutture chiedendo il ricaricamento della domanda alla casella e-mail helpcertificazioni@inps.it, sempreché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato con esito sfavorevole per l’assicurato. L’Istituto ha precisato inoltre che, come previsto dalla circolare n. 62 del 25 maggio 2022 in materia di APE sociale, le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per “mancato superamento del periodo di prova” e per “cessazione dell’attività aziendale” rientrano tra le causali per l’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci.
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