La detassazione Covid-19, introdotta dall’art. 10-bis del Decreto Ristori, non si applica alla Decontribuzione Sud prevista dall’art. 27 del Decreto Agosto. È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 458 del 10 novembre scorso e l’interpello n. 459 pubblicato lo stesso giorno, nei quali ha fornito chiarimenti sulla fruibilità della stessa Decontribuzione Sud. In particolare, nel primo caso, l’Agenzia ha risposto all’istanza presentata da una società che, avendo beneficiato nel corso dell’esercizio 2022 dell’esonero contributivo parziale del 30% destinato alle imprese operanti in aree geografiche caratterizzate da disagio socio-economico (c.d. Decontribuzione Sud), chiedeva se le somme non versate a titolo di contributi previdenziali potessero rientrare tra i “contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” per i quali lo stesso articolo 10-bis del Decreto Ristori ha stabilito la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES e IRAP. Dopo aver fatto il punto sulla normativa in esame (il già citato art. 27 del D.L. n. 104/2020), la proroga dell’agevolazione operata dalla legge di Bilancio 2021 e il quadro europeo relativo alla disciplina degli aiuti di Stato (c.d. Temporary Framework), l’Erario ha analizzato nel dettaglio l’esonero contributivo che “si traduce, di fatto, in una generale ma temporanea e parziale riduzione dell’aliquota contributiva datoriale con il conseguente effetto di non determinare i corrispondenti costi previdenziali a carico del datore di lavoro”. Proprio per tale motivo – ha specificato l’Agenzia – non è possibile applicare la detassazione contemplata dall’art. 10, altrimenti “si assisterebbe ad un’amplificazione del beneficio concesso per l’esonero contributivo in esame, con l’effetto di incidere anche sui plafond previsti dalla disciplina sugli aiuti di Stato contenuta nel framework temporaneo Covid-19”, sia con riferimento al periodo 1° gennaio 2022 – 30 giugno 2022 sia durante il periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022 (e a quelli successivi). A corredo dei pareri, infine, l’Amministrazione finanziaria ha sottolineato che costituisce presupposto imprescindibile, ai fini dell’applicazione del citato regime di detassazione, la circostanza che al soggetto destinatario sia assegnato un “beneficio” che comporti un “vantaggio economico” effettivo e quantificabile che la norma indica generalmente come “contributo” o “indennità” consistente in un’integrazione di ricavi oppure in una partecipazione (totale o parziale) al sostenimento di determinati costi, purché rimasti “a carico” del soggetto beneficiario.
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