Considerati i frequenti eventi meteorologici estremi, come l’alluvione che dal 2 novembre sta interessando la Regione Toscana e per la quale il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza, l’Inps ha riepilogato le modalità con cui i datori di lavoro devono richiedere l’accesso agli strumenti ordinari di sostegno al reddito, in relazione a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa. Nel dettaglio, con il messaggio n. 3959 del 9 novembre scorso vengono fornite le istruzioni per le domande di accesso alla cassa integrazione ordinaria (CIGO) e speciale per operai agricoli (CISOA), all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali per eventi oggettivamente non evitabili (EONE). Per trasmettere telematicamente all’Istituto le domande di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in occasione delle giornate in cui si sono verificati gli eventi alluvionali, i datori interessati utilizzeranno la causale “Incendi - crolli - alluvioni”, tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili. Dopo aver riepilogato le caratteristiche delle causali EONE, l’Inps ha sottolineato che le domande in questione, relative a unità produttive ubicate nei territori interessati dallo stato di emergenza, devono essere corredate dalla relazione tecnica, che può essere presentata in forma semplificata, non essendo necessario dimostrare gli effetti che l’evento ha determinato sull’attività produttiva dell’azienda.I datori che invece sono impossibilitati a riprendere l’attività lavorativa al cessare degli eventi alluvionali a causa dell’impraticabilità dei locali, possono presentare la domanda di CIGO e/o di assegno di integrazione salariale con la causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità”. Nel messaggio, inoltre, si ricorda che i periodi di ricorso al trattamento di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) non sono conteggiati nel calcolo delle 52 settimane nel biennio mobile, limite massimo di durata dei trattamenti CIGO. A fruire di questa neutralizzazione, per sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, anche i datori del settore edile, lapideo e delle escavazioni (art. 1, D.L. n. 98/2023). I datori agricoli che sospendono l’attività a seguito degli eventi atmosferici avversi, tra gli altri, possono richiedere la CISOA per una durata massima di 90 giorni nell’anno, utilizzando la causale “eventi atmosferici – cod. evento 01”. Principali destinatari, in questo caso, sono i lavoratori agricoli a tempo indeterminato che svolgono annualmente presso la stessa azienda almeno 181 giornate di effettivo lavoro (art. 8, legge n. 457/1972). Per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate tra il 29 luglio e il 31 dicembre 2023, il trattamento di CISOA, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito (art. 2, D.L. n. 98/2023). In questo caso, la causale da indicare nella domanda sarà “CISOA eventi atmosferici a riduzione”. I datori agricoli che invece hanno sospeso l’attività per effetto degli eventi alluvionali verificatisi nelle aree in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, possono accedere al trattamento in questione a prescindere dal possesso del requisito occupazionale minimo di 181 giornate, presentando entro 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di dichiarazione dello stato di emergenza un’apposita domanda con la specifica causale “Calamità naturali o avversità atmosferiche - cod. evento 08 (art. 21, comma 4, L.n.223/1991)”.
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