L’Inps fornisce le indicazioni per l’applicazione della disciplina del nuovo istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione e del diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitari, da valutare nel sistema contributivo (circolare n. 36/19). La circolare fornisce, inoltre, indicazioni in materia di fondi di solidarietà circa la facoltà di provvedere al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il diritto a pensione, riscattabili o ricongiungibili e precedenti all’accesso ai fondi di solidarietà. La presentazione della domanda di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione è limitata al triennio 2019 - 2021 e può essere presentata dal 29 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2021. L'istanza può essere inviata esclusivamente in via telematica dal sito dell’Istituto - tramite i servizi on-line dedicati, accessibili dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID o CNS. Può essere presentata dal diretto interessato o dal suo superstite o, entro il secondo grado, dal suo parente e affine. In tutte queste ipotesi, l’onere versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in 5 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi. Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore. In tal caso, l'onere versato è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo. Nei casi in cui la domanda sia presentata da altri soggetti è necessario che sia acquisito il consenso dell’interessato. L’onere di riscatto, determinato ai sensi di quanto sopra precisato, può essere versato in unica soluzione ovvero in un massimo di 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. In riferimento al riscatto dei corsi universitari di studi per periodi da valutare nel sistema contributivo, effettuato fino al quarantacinquesimo anno di età, in base al comma 6 dell’articolo 20 del DL n. 4/2019, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Info sul sito dei Consulenti del lavoro www.consulentidellavoro.it.