Non sarà applicata nessuna sanzione per i contribuenti che, avendo già optato per l’IRI(imposta sul reddito d’impresa) nel 2017, hanno versato acconti d’imposta insufficienti, in seguito al differimento del regime opzionale al periodo d’imposta 2018, previsto dalla Legge di Bilancio 2018. A precisarlo è l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 47/E del 22 giugno 2018 chiarendo che, laddove il versamento degli acconti risulti insufficiente esclusivamente per effetto dello slittamento dell'applicazione dell'IRI al periodo d'imposta 2018, e non anche per altre previsioni rivelatesi errate, non è applicabile la sanzione per carente versamento in virtù del principio di tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente.
L'Agenzia specifica, poi, che il contribuente potrà - entro il termine previsto per il versamento del saldo dell'imposta - determinare definitivamente l’imposta dovuta compilando i righi RS148" Rideterminazione dell'acconto" e RN38 "Acconti" del modello Redditi PF 2018.
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