Agenzia delle entrate con il provvedimento del 13 giugno 2018 ha indicato le regole da seguire per il conferimento delle deleghe per l'utilizzo dei servizi connessi all' e-fattura.
Con il conferimento della delega al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”, al contribuente viene data la possibilità di delegare uno o più intermediari (tra gli altri i Consulenti del lavoro) di cui all’articolo 3, comma 3 del d.P.R. n.322 del 1998, all’utilizzo di tutti i servizi connessi al processo di fatturazione elettronica, alcuni dei quali già singolarmente delegabili e, in particolare, la ricerca/consultazione/acquisizione di tutte le fatture emesse/ricevute (tramite SdI) dal delegante, la “Registrazione dell’indirizzo telematico”, la “Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA” trasmessi con la comunicazione del cosiddetto “nuovo spesometro” (art. 21 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78) ovvero trasmessi con la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere (art. 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127).