Secondo il Ministero del Lavoro, che risponde con l’interpello 3/18, è conforme ai principi generali di cui alle lettere e) ed f) dell’articolo 31 del d.lgs. n. 150/2015 e all’orientamento già espresso dallo stesso con la risposta ad interpello n. 23/2016 ritenere che, in caso di assunzione di un lavoratore in somministrazione, la condizione dell’incremento occupazionale netto sulla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti sia riferita all’impresa utilizzatrice, al fine di ottenere i benefici economici legati all’assunzione e sempre che ricorrano i requisiti stabiliti dalle specifiche normative per la fruibilità degli incentivi.
In particolare, l’istante chiedeva se la condizione dell’incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, fermo restando la presenza degli altri requisiti stabiliti dalle singole disposizioni per la fruibilità degli incentivi di legge, debba essere riferita all’impresa utilizzatrice ovvero all’Agenzia per il lavoro in caso di assunzione di lavoratori in somministrazione.