Con la circolare n. 8 del 18 aprile 2018 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcune indicazioni sull’utilizzo corretto e scorretto dell’istituto dei tirocini da parte dei datori di lavoro. In un video per la web tv di Categoria, Giovanni Marcantonio, esperto della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, si sofferma su alcuni dei chiarimenti forniti dall’INL.
Ci deve essere un’attenzione da parte dei datori di lavoro a non distorcere la natura stessa del tirocinio poiché “non si tratta di un rapporto di lavoro, ma di una esperienza di natura professionale per l’inserimento lavorativo”, spiega l'esperto ricordando inoltre come la circolare dell'INL interviene su più profili e fornisce una serie di casistiche circa la legittimità degli stessi e la portata delle sanzioni previste dalle nuove linee guida in materia. Le sanzioni, infatti, sono graduate a seconda che le violazioni commesse siano sanabili o insanabili, nel secondo caso interverrà la conversione automatica in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
“È rimasta in vigore - spiega infine Marcantonio - la previsione della Legge 92/2012”, che prevede una sanzione amministrativa per il datore di lavoro che non eroga l’indennità per il tirocinio. “Laddove il tirocinio assuma poi le peculiarità tipiche del rapporto di lavoro subordinato”, come anche ribadito dalla Corte di Cassazione, è prevista la conversione automatica in un rapporto di lavoro e sarà sanzionato l’uso distorto e solo formale dello strumento.
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