La rendita per inabilità permanente erogata dall'Inail per un infortunio in itinere non può essere sommata al risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al lavoratore danneggiato da chi è responsabile del fatto illecito, ma deve essere detratta. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 12566/2018, depositata lo scorso 22 maggio, richiamando l'articolo 1916 del codice civile, per il quale l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare della stessa, nei diritti dell' assicurato verso il terzo responsabile del danno. La disposizione, infatti, si applica «anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro» permettendo all'Inail di recuperare le spese sostenute per le prestazioni assicurative erogate dal terzo responsabile ed evitando che il lavoratore danneggiato ottenga "due volte la riparazione del medesimo pregiudizio subito".
Nel caso sottoposto al giudizio della Corte un lavoratore, rimasto vittima di un incidente stradale e beneficiario della rendita Inail, in primo grado, aveva ottenuto da chi lo aveva investito una somma aggiuntiva a titolo di risarcimento del danno patrimoniale. La Corte d'Appello aveva successivamente stabilito che dalla somma andava detratta la rendita Inail, ma il lavoratore aveva presentato ricorso sostenendo che la decisione annullava la responsabilità civile del danneggiante, che costituisce un rapporto distinto ed estraneo da quello di lavoro e assicurativo-infortunistico.
Pur riconoscendo nel caso in esame che i rapporti interessati sono due, la Cassazione ritiene che spetti al legislatore "in definitiva, trasformare quel duplice, ma separato, rapporto bilaterale in una relazione trilaterale, così apprestando le condizioni per il dispiegamento dell' operazione di scomputo". In tal modo, l'Istituto assicurativo può recuperare dal terzo responsabile le spese sostenute per le prestazioni assicurative erogate al lavoratore danneggiato.
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