Dal 14 marzo 2018 i datori di lavoro, non titolari di posizione assicurativa territoriale (Pat), devono trasmettere all’Inail e alla Asl territorialmente competente sulla base dell’unità produttiva, i Registri di esposizione in modalità telematica.
Con la circolare n. 22 del 15 maggio 2018 l’Inail comunica che a decorrere dal 14 maggio 2018 è stata rilasciata un’implementazione al servizio telematico “Registro di esposizione” che consente anche ai datori di lavoro, non titolari di posizione assicurativa territoriale (Pat), di trasmettere all’Inail e alla Asl territorialmente competente sulla base dell’unità produttiva, il “Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni” e il “Registro di esposizione ad agenti biologici”. Il Registro online è infatti immediatamente accessibile ai funzionari dei Servizi di prevenzione delle Aziende sanitarie locali tramite l’inserimento delle credenziali in loro possesso nell’area dei servizi online del portale Inail.
Pertanto, i datori di lavoro del settore navigazione, agricolo e in gestione conto stato, nonché i soggetti abilitati dai datori di lavoro stessi, al fine di adempiere al relativo obbligo, devono utilizzare in via esclusiva il servizio telematico “Registro di esposizione” e non può più essere impiegato lo strumento della posta certificata, come precedentemente previsto nella circolare n. 43/2017, al paragrafo “Rilascio registro di esposizione e modalità di invio telematico”.