L’Inps, con la circolare n. 69/2018, fornisce istruzioni operative per la concreta applicazione delle tutele per il lavoro autonomo non imprenditoriale previste dagli articoli 1, 14 e 15 della Legge n. 81/2017 e, in particolare, per la sospensione dei versamenti contributivi in caso di malattia o infortunio grave. Il Jobs Act degli Autonomi ha, infatti, ampliato i requisiti ed introdotto nuove tutele previdenziali per gli autonomi tra cui: il congedo parentale per gli iscritti alla Gestione Separata, l’astensione obbligatoria per le lavoratrici autonome e la possibilità di sospendere il rapporto di lavoro per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, senza diritto al corrispettivo.
L’Istituto ricorda che l’art. 1 della Legge ha esteso l’ambito di applicazione della nuova normativa ai rapporti di lavoro autonomo, ai professionisti e ai rapporti destinatari di disciplina speciale, lasciando fuori gli imprenditori ed i piccoli imprenditori. L’art. 15, inoltre, ha modificato la nozione giuslavoristica di collaborazione coordinata e continuativa, che adesso viene riconosciuta come tale quando il prestatore, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, organizza in modo autonomo l’attività lavorativa. All’art. 14, invece, si precisa che in caso di malattia o infortunio grave superiore a sessanta giorni è possibile sospendere il versamento contributivo per l’intera durata della malattia o dell’infortunio fino ad un massimo di due anni. Al termine della sospensione, il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione. L’Inps conclude precisando che queste ultime disposizioni “interessano sia i titolari di partita IVA sia i collaboratori coordinati e continuativi indicati dall’articolo 52, comma 2, del D.lgs n. 81/2015, il cui rapporto di lavoro presenta le caratteristiche individuate dall’articolo 15 della legge n. 81/2017”.
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