La Sezione Lavoro della Cassazione con la sentenza 1375 del 19 gennaio 2018 ha stabilito che le modifiche all’orario di lavoro nel contratto part-time possono avvenire solo per accordo scritto, mentre per il full-time sarebbe sufficiente anche la forma tacita. Il contenuto della sentenza è approfondito da Pasquale Staropoli, esperto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, in un video per la rubrica “l’esperto risponde” della web tv di Categoria.
Nel caso in questione una lavoratrice – che aveva alternato nel suo percorso lavorativo periodi a tempo pieno e a tempo parziale – lamentava le mancate integrazioni salariali poiché il datore di lavoro aveva ridotto in maniera unilaterale l’orario di lavoro, senza alcun accordo scritto. A tal proposito la Corte di Cassazione ha evidenziato che “nel rapporto di lavoro a tempo parziale, la modifica unilaterale del datore di lavoro non può avere effetti concreti”. "La normativa - spiega Staropoli - richiede la forma scritta del contratto part-time come requisito essenziale” pertanto “legittimamente il lavoratore impiegato a tempo parziale può richiedere le differenze retributive per la prestazione lavorativa non lavorata perché l'ulteriore riduzione oraria, unilaterale rispetto al contratto originariamente stabilito, non vale" in assenza di accordo scritto che attesti la volontà di entrambe le parti.
Per il lavoro a tempo pieno ed indeterminato, invece, spiega Staropoli: “vale il principio dell’effettività: il diritto alla retribuzione è maturato dal lavoratore quando la prestazione sia effettivamente resa”.
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