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Lunedì, 07 Maggio 2018 11:08

Maternità/paternità per iscritti a gestione separata con nuove regole

Istruzioni operative e applicativo INPS in vigore per erogare indennità di maternità/paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, che hanno fruito di periodi indennizzabili alle condizioni precedenti la riforma del 20.4.2016.

La lavoratrice iscritta alla Gestione separata ha diritto all’indennità di maternità per i 5 mesi decorrenti dalla data di ingresso del minore in famiglia.

Prima della riforma l’indennità in caso di adozione o affidamento preadottivo era riconosciuta a condizione che il minore, all’atto dell’adozione e dell’affidamento, non avesse superato i 6 anni. Dopo la riforma il limite di età del minore è stato eliminato. Pertanto, per gli ingressi in famiglia che si sono verificati dall’entrata in vigore della riforma, l’indennità di maternità, accertati tutti gli altri requisiti di legge, è corrisposta anche per i minori adottati/affidati che hanno più di 6 anni. Il trattamento economico, come previsto per le lavoratrici dipendenti, spetta per l’intero periodo, anche se durante la fruizione dello stesso il minore raggiunga la maggiore età. 

Nei casi di adozione o affidamento preadottivo internazionale, le lavoratrici iscritte alla Gestione separata hanno diritto all’indennità di maternità per un periodo pari a 5 mesi e un giorno, a prescindere dall’età del minore all’atto dell’adozione o dell’affidamento. L’indennità è corrisposta per l’intera durata del periodo di maternità anche nel caso in cui, dopo l’adozione/affidamento, il minore raggiunga la maggiore età durante il periodo indennizzabile.

Prima della riforma l’indennità spettava dall’ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice. Con la riforma vengono estese alle lavoratrici in argomento le modalità di fruizione previste per le dipendenti. Quindi, anche per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata, il periodo indennizzabile (5 mesi e un giorno) per adozione/affidamento preadottivo internazionale, decorre dall’ingresso in Italia (non più in famiglia) del minore. Il periodo indennizzabile può essere fruito, anche parzialmente, per i periodi di permanenza all’estero finalizzati all’incontro della lavoratrice con il minore.

La riforma si applica anche ai padri lavoratori iscritti alla Gestione separata, i quali hanno diritto all’indennità di paternità per i periodi indennizzabili non fruiti dalla lavoratrice madre nei casi morte o grave infermità della madre; abbandono del figlio o affidamento esclusivo del figlio al padre; rinuncia della madre lavoratrice all’indennità (rinuncia possibile nei soli casi di adozione/affidamento). Info dai Consulenti del Lavoro.