///**/
Lunedì, 30 Aprile 2018 10:50

Riduzione apprendisti anche senza il DURC

Il possesso del DURC per il riconoscimento di benefici normativi e contributivi previsti per le imprese artigiane, commerciali e del turismo, si riferisce ai benefici derivanti da sgravi e da fiscalizzazione degli oneri sociali e non all’ipotesi di aliquota contributiva ridotta per gli apprendisti.

L’INPS aveva incluso la minore contribuzione prevista per l’apprendistato nel novero delle “agevolazioni contributive” con la conseguente errata rideterminazione dei contributi versati per gli apprendisti nella misura prevista per i lavoratori comuni. L’INPS aveva però omesso di considerare che la circolare n. 5/08 del Ministero del lavoro aveva escluso, per l’applicazione della contribuzione dovuta per gli apprendisti, la necessità di ottenere il documento di regolarità contributiva (DURC) richiesto al fine di ottenere agevolazioni sulla contribuzione.

La Corte di Cassazione (sentenza n.6428/18) ha dimostrato l’erroneità della motivazione della sentenza impugnata la quale, confondendo gli ambiti della disciplina del sistema di finanziamento della previdenza sociale applicabile all’apprendistato con le norme in materia di sgravi e fiscalizzazione degli oneri sociali, ha determinato la conseguenza che l’applicazione dei minimi retributivi collettivi, posta in realtà come condizione per fruire degli sgravi, si traduca in una misura di alterazione dell’obbligo contributivo non voluta dalla legge. Il DURC è finalizzato alla fruizione dei benefici normativi e contributivi e la circolare n. 5/08 del Ministero del lavoro individua i benefici contributivi e normativi negati in caso di mancato rilascio del DURC negli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro. Tale deroga non configura un’ipotesi di agevolazione nel caso in cui lo sgravio rappresenti la regola per un determinato settore o categoria di lavoratori (così come avviene per taluni settori produttivi, territori, o specifiche tipologie contrattuali (apprendistato). Il riconoscimento di “benefici normativi e contributivi” previsti per le imprese artigiane, commerciali e del turismo rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e CCNL, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, all’integrale rispetto degli accordi e contratti citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, si riferisce ai benefici derivanti da sgravi e da fiscalizzazione degli oneri sociali e non all’ipotesi di aliquota contributiva ridotta. Info dai Consulenti del Lavoro.