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Giovedì, 03 Maggio 2018 12:58

Collaboratori a progetto anche nei call center

Gli operatori dei call center potevano essere inquadrati come collaboratori a progetto anche se la loro attività lavorativa era assimilabile a quella tipica dell’impresa. Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10135 del 26 aprile 2018 sancendo l’illegittimità della cartella esattoriale dell’Inps per il recupero dei contributi di giovani assunti in un call center con contratti a progetto. Per i giudici di legittimità il significato di “specifico progetto” di cui all’art.61, D.Lgs. 276/2003 rimanda, tenuto conto delle precisazioni introdotte dalla legge n. 92 del 2012, ad un’attività produttiva chiaramente descritta ed identificata e funzionalmente ricollegata ad un determinato risultato finale, cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore coordinato, e rientra – ad avviso della Corte – nella facoltà dell’azienda.

La norma in questione, ormai abrogata, non richiede che il progetto sia eccezionale, originale o del tutto diverso rispetto all’attività ordinaria svolta dall’impresa, non essendo desumibile questa nozione restrittiva né dall’art. 61 cit. nell’originaria formulazione, né dalla complessiva regolamentazione della fattispecie dettata dal Dlgs. n.276/2003 e successive modifiche. Soltanto la mancata individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso determina, dunque, la trasformazione automatica in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ex art 69 D. Lgs. 276/2003. La Corte, pertanto, ha respinto il ricorso dell’Inps e ha reso definitivo quanto già stabilito nei gradi di merito.

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