Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha presentato alla Direzione Generale Inail un dettagliato documento nel quale, dopo aver ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, ha evidenziato parere contrario in merito agli obblighi assicurativi per i soci delle Società tra professionisti. Come noto, infatti, con la circolare n. 35 del 13 settembre 2017 l'Inail ha espresso il convincimento che i soci di STP siano sottoposti all'obbligo assicurativo senza, tuttavia, fornire indicazioni sui presupposti che hanno portato ad affermare questo principio.
Nel documento si mette in luce come sotto il profilo oggettivo l’art 1 del Testo unico Inail non prevede tra le attività soggette ad assicurazione obbligatoria quella intellettuale svolta dal professionista iscritto in appositi Albi o elenchi ai sensi degli artt. 2229 e ss. Stesso discorso vale sotto il profilo soggettivo, dove né l’art. 4 né l’art. 9 del Testo unico Inail individuano i liberi professionisti tra i destinatari della tutela assicurativa. Inoltre, con riferimento all’ordinamento professionale, anche i soci degli studi associati restano esclusi dalla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro. Il quadro normativo in vigore non si modifica neanche per effetto della Legge 183/2011, norma nella quale il Legislatore stabilisce che i soci professionisti non possono essere equiparati ai soci di una qualunque società commerciale per i quali sussiste l'obbligo assicurativo. Un principio ribadito - sottolineano i Consulenti del Lavoro - anche nell'Ordinanza n. 25/2016 della Corte Costituzionale e ribadito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 15971/2017.
Pertanto, alla luce delle considerazioni esposte, il Consiglio Nazionale dell'Ordine invitando la Direzione Inail ad una riunione congiunta, ha auspicato una revisione della posizione dell'Istituto sull'obbligo assicurativo dei soci professionisti delle Stp.
Rassegna stampa: Italia Oggi del 24.04.2018
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