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Lunedì, 02 Aprile 2018 15:24

Bonus bebè: come deve essere la dichiarazione con ISEE

L’assegno di natalità (bonus bebè) è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto fino al compimento del primo anno di età, o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.

La prestazione spetta a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento della presentazione della domanda (e per tutta la durata del beneficio) sia in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a euro 25.000.

Per poter richiedere l’assegno deve essere presentata preliminarmente, una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). La DSU consente all’Inps di rilasciare l’attestazione contenente, in base a tali dati, l’ISEE minorenni del bambino e di conseguenza stabilire, in virtù del valore dell’ISEE medesimo, il diritto e la misura della prestazione.

Pertanto, come spiega l’Istituto nelle circolari, per la domanda di assegno non può essere utilizzata la DSU che, sebbene sia in corso di validità, sia stata presentata prima della nascita, o dell’ingresso in famiglia del figlio nato, adottato, o in affido preadottivo. Le domande prive di DSU comprensiva dell’indicazione del bambino, sono respinte per ISEE non reperito. In tali casi, sarà necessario presentare una nuova domanda, dopo aver presentato la DSU.

Per esempio in caso di DSU presentata a febbraio 2018 e nascita del bambino ad aprile 2018, per la domanda di assegno non può essere utilizzata la DSU già presentata a febbraio, ma occorre presentarne un’altra, nella quale sia incluso il minore per il quale si richiede il beneficio e poi presentare la domanda di assegno.

Benché la domanda di assegno si presenti di regola una sola volta, solitamente nell’anno di nascita o di adozione del figlio, è necessario tuttavia che il richiedente l’assegno, per ciascun anno di spettanza del beneficio, rinnovi la DSU.

L’eventuale presenza di omissioni o difformità nell’ISEE rilevate da controlli dell’Agenzia delle Entrate, comporta la sospensione dell’istruttoria della domanda o del pagamento dell’assegno. Le omissioni o le difformità eventualmente esistenti, possono essere sanate con una nuova DSU, o con la presentazione di idonea documentazione giustificativa. Tutte le informazioni sono reperibili dai Consulenti del lavoro.