Il contratto di rete segue la disciplina del D.L. n.5/2009 e dunque tutti i "servizi" che aggirano tale normativa sono forniti in palese violazione di legge, configurando ipotesi di somministrazione e distacco illeciti. È quanto chiarisce l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare 7 del 29 marzo 2018, a seguito di alcune segnalazioni in ordine ad annunci pubblicitari che proponevano il ricorso a sistemi di esternalizzazione dei dipendenti che non lasciano dubbi in ordine alla violazione dei diritti fondamentali dei lavoratori, dando luogo ad ipotesi di somministrazione e distacco illeciti. In questi annunci si promuoveva l'utilizzo del distacco e della codatorialità nell'ambito di contratti di rete, evidenziando i vantaggi economici per le imprese.
Invitando il personale ispettivo a prestare la massima attenzione a questi soggetti, l'INL, oltre a riepilogare le disposizioni vigenti, ha chiarito che il personale distaccato o in regime di codatorialità, non può subire un pregiudizio nel trattamento economico e normativo per effetto della stipula di un contratto di rete, che può inoltre essere siglato esclusivamente tra due o più imprese ai sensi dell’art. 2082 c.c.. Obbligatoria è poi l'iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese, dalla quale derivano due importanti effetti: l’automaticità dell’interesse al distacco delle parti e la messa "a fattor comune" dei dipendenti attraverso la codatorialità. Pertanto, il personale ispettivo dovrà verificare, innanzitutto, l’esistenza di un contratto di rete, e poi che lo stesso sia stato regolarmente iscritto nell'apposito registro.
I lavoratori in codatorialità devono essere formalmente assunti da una delle imprese partecipanti mediante l’assolvimento dei relativi adempimenti di legge, anche laddove si tratti di socio di cooperativa, e rispettando le norme sul distacco. Eventuali omissioni espongono i co-datori di lavoro a responsabilità solidale ai sensi del D. Lgs. n. 276/2003 ed in virtù dell'effetto di messa "a fattor comune" dei lavoratori interessati, come peraltro affermato dalla Corte Costituzionale, per "evitare il rischio che i meccanismi di decentramento - e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione - vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale".
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