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Martedì, 20 Marzo 2018 08:34

Collaboratori familiari nei settori dell’artigianato, dell’agricoltura e del commercio

L’esame delle attività prestate dai collaboratori/coadiuvanti familiari non può prescindere da una valutazione caso per caso delle singole fattispecie. L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la circolare n.50/18, integra le indicazioni ministeriali contenute nella circolare n. 10478 del 10 giugno 2013 del Ministero del lavoro al fine di uniformare l’attività di vigilanza.

INL afferma che in alcune ipotesi (es. il familiare pensionato che non assicuri una presenza continuativa, o il familiare che abbia già un impiego full time) è possibile ricondurre verosimilmente tali prestazioni ad esigenze solidaristiche temporalmente circoscritte e, conseguentemente, optare per un giudizio di occasionalità delle stesse con esclusione dell’obbligo di iscrizione alla relativa gestione previdenziale.

Inoltre, l’indice di valutazione di occasionalità della prestazione, laddove utilizzabile in ragione degli elementi acquisiti, è analogo ai criteri adottati dal legislatore per il settore dell’artigianato (90 giorni nell’anno); per le attività stagionali del turismo, lo stesso indice di 90 giorni andrà riparametrato in funzione della durata effettiva dell’attività stagionale (ad es. per una durata stagionale di tre mesi, 90:365x90 = 22 giorni).