La Legge di Bilancio 2018 ha sancito, a far data dal 1° luglio 2018, l’obbligo per i datori di lavoro di corrispondere con modalità tracciabili le retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti e parasubordinati (art. 1 co. 910 L. 205/2017). Ad illustrare le nuove disposizioni, la decorrenza, l’ambito di applicazione e le sanzioni previste è Giuseppe Buscema, esperto della Fondazione Studi, in un video per la web tv di Categoria.
“La finalità – spiega Buscema - è quella di evitare un fenomeno, non del tutto residuale, legato al fatto che le retribuzioni non vengono pagate in alcuni casi così come indicato nel netto del cedolino”. Il legislatore prevede così che la retribuzione, o anche solo un acconto, sia pagato ai lavoratori esclusivamente mediante bonifico bancario o con un assegno bancario consegnato al lavoratore o ad un suo delegato (con età di almeno 16 anni) o con un’altra tipologia di pagamento elettronico. In alternativa, è prevista un’ulteriore modalità: il pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento.
L’obbligo non riguarda solo i lavoratori dipendenti, ma anche le co.co.co. e la remunerazione dei soci lavoratori di cooperativa. Esonerati, invece, tutti i datori di lavoro che applicano il contratto collettivo del lavoro domestico. “Attenzione alle sanzioni – avverte Buscema – poiché oltre ad una specifica sanzione amministrativa prevista dalla norma, da 1000 a 5000 euro, l’ulteriore conseguenza è che la firma sulla busta paga non costituisce quietanza di pagamento”.
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