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Venerdì, 09 Marzo 2018 16:38

Revisori, firmato accordo MEF-CNO per equipollenza formazione

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno siglato il protocollo d'intesa per il riconoscimento dell'equipollenza della formazione già assolta dagli iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro e per la comunicazione annuale al MEF dei dati relativi all'assolvimento dell'obbligo formativo (art. 5, commi 10 e 11 del D.Lgs. n.39/2010). Nel protocollo si evidenzia come la formazione acquisita dai professionisti iscritti al registro dei revisori presso il Consiglio Nazionale è riconosciuta equivalente e gli eventi formativi accreditati dal CNO sono validi ai fini dell'assolvimento formativo. Inoltre, tenuto conto che diverse materie caratterizzanti gli obblighi formativi dei revisori legali sono ricomprese tra quelle della formazione continua dei Consulenti del Lavoro, non è necessario svolgere la doppia formazione nelle materie comuni.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, inoltre, in data 28 febbraio 2018 ha pubblicato la circolare n. 6 che illustra i criteri per l’accreditamento degli enti pubblici e privati che intendono erogare la formazione valida all’assolvimento degli obblighi formativi discendenti dall’iscrizione al registro della revisione legale. E’ sufficiente – si legge – che gli enti accreditati, a conclusione dell’attività formativa, inviino una comunicazione all’indirizzo PECregistro.revisionelegale@pec.mef.gov.it.

Gli enti nazionali rappresentativi delle professioni, fra questi il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, e le società di revisione potranno concordare con gli uffici competenti del Ministero le modalità tecniche più idonee per un agevole flusso informativo. Al momento della comunicazione dei crediti, gli enti formativi (in questo caso gli Ordini) devono evidenziare la corrispondenza con la classificazione del programma annuale adottato annualmente dal Ragioniere Generale dello Stato, con particolare attenzione ai codici delle macro aree e a quelli degli argomenti elencati (codici interni). I programmi formativi, corsi o altri eventi che non rispettassero questa corrispondenza, oppure la soglia minima riguardante le materie  caratterizzanti, non potrebbero infatti essere riconosciuti.

Leggi la comunicazione del CNO

Rassegna stampa: Il Sole 24 Ore del 13.3Italia Oggi del 13.3 - Il Giornale del Piemonte e della Liguria 21.03.2018

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