La Legge di bilancio 2017 ha esteso il congedo obbligatorio del padre lavoratore dipendente alle nascite, alle adozioni e agli affidi avvenuti nel 2017 e nel 2018. Inoltre, da quest'anno, il congedo può essere fruito fino a 4 giorni, anche non consecutivi, entro i cinque mesi di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore adottato o in affido. L'Inps con il messaggio n.894 del 27 febbraio 2018 ha ricordato che le modalità di presentazione della domanda di congedo sono quelle stabilite con la circolare n.40/2013.
In realtà è possibile fruire anche di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, in sostituzione del periodo di astensione obbligatoria previsto per la madre. A questo proposito l'Istituto ha precisato che per nascite, adozioni e affidamenti avvenuti nell’anno solare 2017, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto, secondo le disposizioni contenute nel messaggio n. 828 del 24 febbraio 2017, a due soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2018.
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