Con circolare n. 4 del 16 febbraio 2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti in merito alla fattispecie in cui è possibile essere esonerati dal versamento del contributo addizionale per le aziende sottoposte a procedure concorsuali con prosecuzione dell'esercizio di impresa che si avvalgono degli interventi di Cigs.
Come stabilito dall’art. 8 co. 8 bis D.L. 86/1988 convertito dalla L. 160/1988, tale contributo non è dovuto da parte di tali imprese che, sussistendone i presupposti, accedono a decorrere dal 1° gennaio 2016, al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per le causali previste dal D.Lgs. n. 148/2015. Pertanto, in seguito alle difficoltà applicative riscontrate nello stabilire la decorrenza dell’esonero dal versamento del contributo addizionale, con la presente circolare il Ministero individua i termini di decorrenza dell'esonero in base alle diverse procedure concorsuali:
- fallimento con esercizio provvisorio: dal giorno di pubblicazione della sentenza dichiarativa, ex art. 16 legge fallimentare;
- concordato preventivo con continuità aziendale: dal giorno in cui viene emesso il decreto di ammissione alla procedura concorsuale, ex art. 163 legge fallimentare. Si ricomprende anche l’ipotesi di concordato in bianco;
- accordi di ristrutturazione del debito: dalla pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese, ai sensi dell’ art. 182bis della legge fallimentare;
- liquidazione coatta amministrativa: a partire dal giorno di ammissione alla procedura concorsuale ex art. 195 r.d. 267/1942, purché ci sia l’autorizzazione all’esercizio di impresa da parte dell’autorità che vigila sulla liquidazione;
- amministrazione straordinaria: dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, anche qui vi deve essere l’autorizzazione all’esercizio di impresa;
L’Inps potrà esonerare dal versamento del contributo addizionale dalla data del provvedimento dichiarativo o di ammissione alla procedura concorsuale, ermo restando che la relativa istruttoria verrà effettuata dallo stesso Istituto sulla base della documentazione fornita dall'azienda.
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