L'Ispettorato nazionale del lavoro con la nota n.32 del 15 febbraio 2018 comunica ai professionisti iscritti all'Albo degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, autorizzati dalla Legge n.12/79 a svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, che dal 1° marzo 2018 sono tenuti a dare la prevista comunicazione agli Ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale svolgono detti adempimenti solo attraverso la modalità telematica. Gli ambiti provinciali sono individuati tramite le imprese che hanno affidato la tenuta del LUL al professionista. Il modello di comunicazione è disponibile sul sito dell'Ispettorato attraverso il sistema SPID. L'elenco completo sarà visibile esclusivamente agli ispettori del lavoro per l'attività di vigilanza.
Come si ricorderà la Legge 12/79 ha un titolo che già ne definisce bene i contorni: "Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro". Il Legislatore, cioè, ha voluto normare l'Ordine dei Consulenti del Lavoro, regolando tutte le fasi della vita dello stesso ordinamento: dalla costituzione degli Ordini territoriali e nazionale - tramite le elezioni - alle varie attività degli stessi e degli iscritti. Non a caso all'art. 1 comma 3 viene definito Consulente del Lavoro solo chi è iscritto in uno dei 106 albi detenuti dai Consigli Provinciali. Da ciò ne deriva la netta distinzione, voluta dal Legislatore e prevista nella citata legge, tra chi è “abilitato” all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro e chi invece ne è meramente “autorizzato” per alcune funzioni. La distinzione sta nel fatto che per essere iscritti all'Ordine - e quindi essere "abilitati" all'esercizio della professione potendo, per questo, utilizzare il titolo professionale - bisogna svolgere il praticantato e superare l'esame di Stato, garanzia cioè di avere approfondito in modo specialistico le materie oggetto della professione di Consulente del Lavoro. E la funzione di organizzazione, gestione e vigilanza degli esami è assegnata dalla medesima legge al Ministero del lavoro. Tutto questo, invece, non è richiesto per gli "autorizzati", cioè gli altri soggetti che avendo altri requisiti rispetto a quelli sopracitati possono svolgere alcune delle funzioni attribuite invece alla categoria. Il perché della differenza sta nell'adempimento necessario per essere autorizzati (istanza autorizzatoria alla Dtl) e nella limitazione territoriale a cui si è sottoposti (possono operare solo nel territorio di riferimento della Dtl interessata). D'altronde, la precisa differenziazione esistente nella norma trova la sua ragione d'essere nel diverso percorso formativo e qualificativo che si è obbligati a seguire per potersi iscrivere all'Ordine dei Consulenti del Lavoro e, conseguentemente, potersi fregiare del titolo.
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