L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n. 4/2018, in risposta alle segnalazioni sulle attività di certificazione dei contratti di lavoro, nonché di appalto e subappalto svolte da soggetti totalmente privi dei requisiti necessari, con particolare riferimento alla legittimazione in tal senso da parte degli Enti bilaterali, stigmatizza la necessità che questi soggetti siano costituiti "a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative".
In assenza di questo pre-requisito, sottolinea l'Ispettorato, non può essere riconosciuta la qualificazione di “Ente bilaterale” né può essere ammessa l’attività di certificazione. Quest’ultima, infatti, non rappresenta il mero accordo tra le parti, la cui volontà non è sufficiente a garantire gli effetti – speciali – che gli artt. 75ss. del d.lgs. n. 276/2003 consentono loro di “ottenere”, ricorrendo i requisiti di legge a garanzia della valenza privilegiata che è riconosciuta dall’ordinamento al contratto certificato.
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