Sebbene negli ultimi anni sia aumentato il ricorso al congedo parentale facoltativo, anche da parte del padre lavoratore, solo il 5% dei soggetti aventi diritto ha usufruito di questa opportunità. A riepilogare le modalità di fruizione del congedo parentale durante la trasmissione "Due di denari" di Radio 24 è Massimo Braghin, esperto della Fondazione Studi, illustrando anche i motivi che possono rendere poco attrattivi agli occhi dei genitori adottivi o affidatari il congedo parentale facoltativo.
A porre un freno all'utilizzo di questa misura è, forse, più il fattore economico che il fattore culturale. L'Inps, infatti, corrisponde ai genitori lavoratori dipendenti, che fanno richiesta per il congedo parentale, un'indennità pari solo al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l'inizio del congedo, nei primi sei anni di vita del bambino e per un massimo 6 mesi. Dai sei agli otto anni del bambino, invece, si riconosce un'indennità pari solo al 30% della retribuzione media giornaliera solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione ed entrambi i genitori non ne abbiano fruito nei primi sei anni.
Durante l'intervista l'esperto chiarisce, inoltre, le differenze tra il congedo parentale della madre e quello del padre. Trascorso il periodo di congedo di maternità obbligatorio, la madre lavoratrice può chiedere l'astensione dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato fino ad un massimo di 6 mesi. Anche il padre può usufruire, assieme alla madre, di un periodo di astensione dall'attività lavorativa di 6 mesi (continuativi o frazionati), ma anche di un mese in più se si astiene per più di 3 mesi.
Notizie correlate: Conciliazione vita-lavoro, gli strumenti utilizzabili - Congedo obbligatorio del padre lavoratore passa a 4 giorni - Boeri: "Risorse per ridurre carico fiscale lavoro"