L'Inps con messaggio n. 271 del 19 gennaio 2018 comunica che è operativo il servizio per la trasmissione telematica delle domande di indennità di disoccupazione e/o assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti agricoli in competenza 2017. L'Istituto precisa che per quanto riguarda la richiesta annuale per le detrazioni di imposta deve essere utilizzato il nuovo servizio on-line delle “Detrazioni Unificate”. Richiamando le precisazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 15/E del 2008, l'Istituto ricorda che “le detrazioni di cui all’art. 13, anche in assenza di una specifica richiesta da parte del percipiente, debbano essere riconosciute dal sostituto d’imposta sulla base del reddito da lui stesso erogato. Resta fermo che il contribuente, qualora abbia interesse al riconoscimento delle detrazioni in misura diversa da quella definibile dal sostituto sulla base del reddito che questi eroga, in quanto, ad esempio, è in possesso di altri redditi ovvero perché ricorrono le condizioni per l’applicazione delle detrazioni minime, può darne comunicazione al proprio sostituto affinché questi adegui le detrazioni rendendo la tassazione il più vicina possibile a quella effettiva.”
L’Istituto, quindi, in qualità di sostituto d’imposta, riconosce d’ufficio le detrazioni di cui all’articolo 13 del TUIR sulle somme spettanti a titolo di indennità di disoccupazione agricola. Ne consegue che i beneficiari di tale prestazione, che desiderano rinunciare al riconoscimento della detrazione, devono comunicarlo all'Inps con una dichiarazione rilasciata tramite il servizio online delle “Detrazioni Unificate”.
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