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Lunedì, 22 Gennaio 2018 09:41

Retribuzione lavoratori domestici dal 2018

Retribuzioni Lavoratori Domestici

Anno 2018

LAVORATORI CONVIVENTI

Tabella A - (valori mensili)

Livello A

Livello AS

Livello B

Livello BS

Livello C

Livello CS

Livello D

Livello DS

€ 629,15

€ 743,55

€ 800,74

€ 857,94

€ 915,15

€ 972,33

€ 1.143,91

€ 1.201,11

 

 

 

 

 

 

+ indennità 169,15

+ indennità 169,15

LAVORATORI DI CUI ART. 15 - 2° CO.

Tabella B - (valori mensili)

 

 

Livello B

Livello BS

Livello C

 

 

 

 

 

€ 571,96

€ 600,56

€ 663,46

 

 

 

LAVORATORI NON CONVIVENTI

Tabella C - (valori orari)

Livello A

Livello AS

Livello B

Livello BS

Livello C

Livello CS

Livello D

Livello DS

€ 4,57

€ 5,39

€ 5,72

€ 6,06

€ 6,40

€ 6,74

€ 7,78

€ 8,12

ASSISTENZA NOTTURNA

Tabella D - (valori mensili)

 

Livello BS

 

Livello CS

 

Livello DS

Autosufficienti

€ 986,62

 

 

 

 

Non Autosufficienti

 

 

€ 1.118,18

 

€ 1.381,30

PRESENZA NOTTURNA

Tabella E - (valori mensili)

Livello unico € 660,61

INDENNITÀ

Tabella F - (valori giornalieri)

Pranzo e/o colazione

€ 1,93

Cena

€ 1,93

Alloggio

€ 1,67

Totale

€ 5,53

ASSISTENZA A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI
con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari

Tabella G (valori orari)

Livello A

Livello AS

Livello B

Livello BS

Livello C

Livello CS

Livello D

Livello DS

 

 

 

 

 

€ 7,26

 

€ 8,75

 

Note
1) I lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente CCNL saranno inquadrati nella nuova classificazione sulla base delle mansioni svolte. Tali nuovi inquadramenti dovranno in ogni caso salvaguardare i livelli economici conseguiti in base al precedente inquadramento, compresi i futuri aumenti afferenti tale inquadramento, ivi compresi gli aumenti periodici.

2) Eventuali eccedenze corrisposte, comunque denominate (assegni ad personam, superminimi, etc.) saranno riassorbite, fino a concorrenza nei nuovi minimi tabellari. Qualora la retribuzione globale di fatto dei lavoratori conviventi in atto al 28 febbraio 2007 sia inferiore ai minimi tabellari determinati dal presente CCNL, differenza sarà dovuta: quanto al 50%, dal 1 marzo 2007, quanto al restante 50%, dal 1 gennaio 2008.

3) Le Parti si danno atto che la nuova classificazione dei lavoratori è complessivamente più favorevole agli stessi della precedente.

Fonte www.assindatcolf.it