L'INPS, con il Messaggio n. 142/18 interviene sulla rottamazione con i dettagli operativi e conferma quanto anticipato al Forum Lavoro 2017 dei Consulenti del Lavoro in materia di DURC positivo.
L’art. 1 del dl n. 148/17, convertito con modificazioni dalla legge n. 172/17 “Estensione della definizione agevolata dei carichi”, ha introdotto alcune novità in merito alla possibilità di accesso alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito già disciplinata dall’art. 6 del dl n. 193/16, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225/16.
L’art 54, c 1, del dl n. 50/17, convertito dalla legge n. 96/17, con riferimento all’art 6 del dl n. 193/16 ha previsto per il contribuente la possibilità di ottenere, rispetto ai carichi contenuti nelle cartelle di pagamento/avvisi di addebito oggetto di definizione agevolata dei crediti contributivi, un esito di regolarità nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della dichiarazione di adesione e quella di scadenza della prima o unica rata, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dall’art. 3 del D.M. 30 gennaio 2015.
L’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro ha chiarito che il riferimento contenuto in entrambe le norme citate alle previsioni dell’art. 6 del dl n. 193/16 fa ragionevolmente ritenere, secondo la più condivisibile interpretazione sistematica di tali disposizioni, che il complessivo meccanismo conseguente alla “definizione agevolata” prevista dalla disposizione del 2016 si applichi a tutti i casi di definizione, compresi quelli previsti dalle norme estensive contenute nel dl n. 148/17.
Pertanto, anche in tali ipotesi appare applicabile la regola che consente il rilascio del D.U.R.C. sin dal momento della presentazione della domanda di definizione agevolata, secondo le disposizioni previste nelle norme indicate. Le sedi INPS, quindi, provvederanno alla definizione delle richieste di verifica di regolarità sulla base delle indicazioni fornite con la circolare n. 80/17.
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