L'Inps con i messaggi nn. 4283/17 e 5159/17, ha fornito nuove istruzioni riguardanti rispettivamente il conguaglio degli arretrati "Assegno Nucleo Familiare" e la "gestione delle posizioni a credito delle aziende". A seguito di sollecitazioni da parte di numerosi colleghi, la Commissione Inps del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha fornito dei chiarimenti operativi supportati da alcune slide con delle schermate utili per i passaggi nel cassetto previdenziale.
1) Assegno Nucleo Familiare
Al fine di evitare pratiche speculative l'Istituto ha limitato la possibilità di effettuare il conguaglio in Uniemens delle somme rimborsate, fino al tetto di €. 3000,00 mensili. Nel caso di pagamenti di assegni d'importo superiore, per il rimborso dell'eccedenza si dovrà effettuare una pratica di regolarizzazione tramite la procedura DM10- VIG. Dapprima, occorrerà prelevare il ticket (msg. 4973/16) da agganciare all'Uniemens di variazione e nel quale andrà indicato con il codice L036, l'intero importo degli assegni familiari rimborsati. La differenza a credito dell'azienda che verrà generata dal confronto dei due flussi (Uniemens originale e DM-VIG), potrà essere recuperata secondo le istruzioni che fanno parte dell'altro messaggio in commento con la presente.
Vedi slide conguaglio arretrati ANF
2) Gestione posizioni a credito aziende
Il messaggio in questione distingue le due fattispecie tipiche delle posizioni a credito: A) DM10 e Nota di rettifica passivi; B) DM10 VIG passivo.
A) DM10 e Nota di rettifica passivi
Sono tre le modalità di recupero del credito.
1) Rimborso: da "Cassetto previdenziale" – "Comunicazione ON-LINE" - "Invio nuova comunicazione" – selezionare modulo "Rimborso Contributi".
2) Compensazione con altre partite debitorie Inps: da Cassetto previdenziale – Comunicazione ON-LINE - Invio nuova comunicazione – selezionare modulo "Compensazioni".
3) compensazione F24 (entro 12 mesi).
B) DM 10 Vig Passivo
In questo caso le modalità di recupero sono solo due, essendo interdetta quella tramite F24.
1) Rimborso: da "Cassetto previdenziale" – "Comunicazione ON-LINE" - "Invio nuova comunicazione" – selezionare modulo "Rimborso Contributi".
2) Compensazione con altre partite debitorie Inps: da "Cassetto previdenziale" – "Comunicazione ON-LINE" - "Invio nuova comunicazione" – selezionare modulo "Compensazioni".
In presenza di altri debiti è opportuno precisare che la sede Inps può autonomamente compensare gli eventuali crediti dell'azienda. Tale possibilità deve però essere preventivamente comunicata al contribuente, al fine di evitare equivoci proprio sull'utilizzo del credito. Se dalla compensazione, infine, dovesse scaturire un residuo debito, lo stesso sarebbe gravato dalle somme aggiuntive, calcolate dalla data originaria di scadenza del debito contributivo.
Vedi slide DM10 e nota di rettifica passivi