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Lunedì, 11 Dicembre 2017 07:42

NASpI e compatibilità con redditi societari

L’INPS con la circolare n. 174/17 fornisce precisazioni in ordine alla compatibilità delle indennità di disoccupazione NASpI,  ASpI e mini ASpI con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività in ambito societario e sulla necessaria comunicazione all’INPS.

Sono assimilate ai redditi da lavoro dipendente, le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla partecipazione a collegi e commissioni (se tali funzioni non rientrano nel lavoro dipendente). Se il percettore d’indennità di disoccupazione svolge tali funzioni, trova applicazione la disciplina della riduzione dell’importo della prestazione erogata per contestuale svolgimento di lavoro subordinato. Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività è pari a € 8.000.

Inoltre, se un soggetto si trova in presenza di soli redditi da capitale non riconducibili ad attività di lavoro dipendente, o ad attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, il beneficiario della NASpI titolare di redditi da capitale può percepire la prestazione per intero.

Se fra la società e il socio s’instaura un rapporto di lavoro subordinato, trova applicazione la disciplina in tema di riduzione dell’importo della prestazione di disoccupazione percepita nell’ipotesi di contestuale svolgimento di attività subordinata (limite pari a € 8.000).

Per i soci e i familiari e per i soci accomandatari che svolgono la loro attività con carattere di abitualità e prevalenza e sono iscritti alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti, a fronte della produzione di un reddito da lavoro in forma autonoma o di impresa, trova applicazione la disciplina sulla riduzione dell’importo della prestazione di disoccupazione percepita (limite di € 4.800).

I soci di SPA e di SAPA, non sono iscrivibili alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti o per l’Agricoltura, pertanto, se il beneficiario della NASpI è titolare di redditi da capitale, può percepire la prestazione per intero.

Diverso il caso dei soci di SRL, in quanto iscrivibili alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti o per l’Agricoltura: il limite di reddito entro il quale è consentita l’attività è pari a € 4.800. Info dai Consulenti del Lavoro.