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Lunedì, 08 Gennaio 2018 08:55

Crediti privilegiati professionisti: IVA e cassa previdenza ora sono compresi

L’art.1 comma 474 della legge di Bilancio 2018 n.205/17, ha modificato l’art.2751 del codice civile inserendo tra i crediti privilegiati dei professionisti anche IVA e Contributo alla Cassa di previdenza, finora considerati crediti chirografari.

474. All'articolo 2751-bis, numero 2), del codice civile,  dopo  le parole: « le retribuzioni  dei  professionisti  »  sono  inserite  le seguenti: « , compresi il  contributo  integrativo  da  versare  alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di  rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto, ». 

Pertanto il nuovo testo del codice civile dal 1.1.2018 sarà il seguente:

Articolo 2751 bis Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane

Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;

2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d’opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di  rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto;

3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l’ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo;

4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall’Articolo 2765;

5) i crediti dell’impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;

5 bis) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti.