Diverse Amministrazioni hanno chiesto all’Agenzia delle entrate chiarimenti in merito alla corretta modalità di tassazione degli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, con specifico riferimento alle ipotesi in cui la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo a quello di maturazione sia da ritenersi “fisiologica” rispetto ai tempi tecnici occorrenti per la loro erogazione.
In particolare, è stato chiesto se le retribuzioni di risultato, relative agli anni 2013, 2014 e 2015, erogate nel corso del 2017, siano da assoggettare a tassazione separata, considerato che il ritardo nell’erogazione ha superato l’arco temporale “fisiologico” di un anno.
AE, dopo aver ripercorso le regole sulla tassazione separata, risponde con la risoluzione n.151/17 affermando che, qualora nel 2017 siano erogate retribuzioni di risultato relative agli anni 2013, 2014 e 2015, la tassazione separata è applicabile alle retribuzioni relative agli anni 2013 e 2014, mentre per quella relativa al 2015 occorre valutare se ricorrono le condizioni per l'applicazione di detta tassazione, fermo restando che la circostanza che l'erogazione avvenga oltre l'anno immediatamente successivo a quello di maturazione, di per sé non è sufficiente a ritenere non fisiologico il ritardo.
Per l'applicabilità del regime della tassazione separata agli emolumenti arretrati di lavoro dipendente, ricorda l’Agenzia, sono richieste specifiche condizioni, oltre al pagamento delle somme in un periodo d'imposta successivo a quello di maturazione del diritto alla percezione. Qualora ricorra una causa giuridica non deve essere effettuata alcuna indagine per valutare se il ritardo nella corresponsione degli emolumenti arretrati possa o meno essere considerato fisiologico. Con riferimento alle oggettive situazioni di fatto, invece, deve essere effettuata un’indagine delle circostanze che hanno determinato il ritardo nell'erogazione degli emolumenti, per valutare se tale ritardo sia o meno fisiologico; qualora tale ritardo risulti fisiologico, infatti, non si giustifica l’applicazione della tassazione separata.
Risoluzione n. 151 del 13/12/17