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Mercoledì, 06 Dicembre 2017 08:35

Voucher utilizzabili entro il 31.12.17

I voucher acquistati prima del 17 marzo 2017 (entrata in vigore del decreto che li ha abrogati) potranno essere utilizzati entro il 31 dicembre 2017 secondo la normativa vigente. Lo spiega l’INPS con il messaggio n. 4752/17Il D.L. n. 25/2017, convertito in Legge 20 aprile 2017 n. 20, ha abrogato, dal 17 marzo 2017, la disciplina del lavoro accessorio così come contenuta nel Capo VI del D. Lgs. n. 81/2015. Il medesimo decreto ha però consentito, fino al 31/12/2017, l’utilizzo dei voucher già acquistati preventivamente alla data di entrata in vigore della norma.

Come precisato nel messaggio Hermes n. 1652/2017, il Ministero del Lavoro ha, in proposito, chiarito che l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio - nel periodo transitorio sopra indicato - deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto legge e contenute nel decreto legislativo n. 81/2015. I buoni lavoro  richiesti entro la data di entrata in vigore del Decreto legge n. 25/2017 (17 marzo 2017) possono essere utilizzati esclusivamente per prestazioni il cui svolgimento avrà luogo entro il 31 dicembre 2017; pertanto, non sarà consentito ai committenti di inserire nella procedura informatica prestazioni con data inizio o fine successiva al 31 dicembre 2017.

Eventuali prestazioni già inserite erroneamente nella procedura informatica e relative a periodi decorrenti dal 1° gennaio 2018 - anche se con data inizio della prestazione antecedente alla stessa data dell’1 gennaio 2018 - verranno cancellate d’ufficio e il committente non riceverà nessuna comunicazione in merito. Nel caso di prestazioni che abbiano data inizio nel 2017 e data fine nel 2018, verranno cancellate d’ufficio soltanto le prestazioni relative al 2018. 

Con riferimento ai bonus baby sitting seguiranno indicazioni operative INPS.

Nel caso di utilizzo di buoni lavoro tramite la procedura telematica, le prestazioni di lavoro accessorio poste in essere fino al 31 dicembre 2017 dovranno essere consuntivate dal committente improrogabilmente entro la data del 15 gennaio 2018. Dal 16 gennaio 2018 sarà inibito l’accesso alla procedura internet dedicata al lavoro accessorio. 

I rimborsi delle somme versate entro la data del 17 marzo 2017, e non utilizzate dal committente alla data del 31 dicembre 2017, potranno essere richiesti mediante modello Sc52 entro la data del 31 marzo 2018.