Decreto del 29 settembre 2017 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 13, commi 5 e 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche
Numero repertorio: 295/2017
Ufficio: DG per l’inclusione e le politiche sociali-DIV V
Data inizio pubblicazione: 27/11/2017
Data fine pubblicazione: 26/01/2018
Incentivi alle assunzioni
Numerose sono state le modifiche per quanto riguarda gli incentivi previsti per l’assunzione di lavoratori disabili. L’art. 10 del D.Lgs. 151/2015 ha modificato i commi 3 e 4, abrogato i commi 2, 8 e 9, sostituito i commi 1 punto b) e 5 ed inserito i commi 1.bis e 1.ter all’art. 13 della Legge 68/1999. A seguito di tali modifiche le innovazioni riguardano l’incentivo che è concesso ai datori di lavoro, previa domanda, per un periodo di trentasei mesi:
- nella misura del 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a)
- L’incentivo previsto dal comma 1 viene concesso, nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto.
- L’incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis (7% e 35%) è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.
L’INPS con la circolare n. 99/16 è intervenuta per fornire le istruzioni operative e contabili ai datori di lavoro per poter usufruire dell’incentivo per l’assunzione di lavoratori con disabilità.
VADEMECUM FONDAZIONE STUDI SUL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO