Se l’intermediario commette violazioni nella trasmissione delle dichiarazioni si applicano le regole sul cumulo giuridico prevedendo una sanzione per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio. Questo è quanto emerge dall’ordinanza depositata ieri della Corte di Cassazione, anticipata nell’articolo a pagina 31 del IlSole24Ore di Norme e Tributi.
La Suprema Corte è stata chiamata a giudicare la trasmissione tardiva e omessa di dichiarazioni da parte di una società di servizi, sanzionata dall’Agenzia delle Entrate senza l’applicazione del cumulo giuridico ma soltanto quella materiale. La società aveva impugnato l'atto adducendo come motivazione la mancata applicazione dei criteri che regolano le sanzioni tributarie e il cumulo giuridico. Tesi condivisa dai giudici di merito, che avevano quindi ricalcolato le sanzioni. Ma l’Agenzia aveva, poi, fatto ricorso alla Cassazione, perché considerava la tardiva e omessa trasmissione delle dichiarazioni una condotta illecita imputabile ad un soggetto diverso dal contribuente. Pertanto, non potendo classificarsi come violazioni formali o sostanziali, non possono beneficiare del cumulo giuridico.
I giudici della Corte Suprema, però, hanno respinto questa tesi, precisando che per le violazioni degli intermediari che trasmettono le dichiarazioni è possibile individuare la natura formale e sostanziale della stessa violazione, a seconda che la condotta determini l’evasione o un incasso erariale più basso o più semplicemente un qualche ritardo o qualche difficoltà alle operazioni di accertamento o riscossione. Per approfondire il caso è possibile visualizzare l’articolo nel servizio quotidiano di rassegna stampa nazionale per tutti i Consulenti del Lavoro iscritti al portale della Fondazione UniversoLavoro.
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