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Venerdì, 10 Novembre 2017 08:48

Riconoscimento della pensione a studenti superstiti

L’Inps, con il messaggio n. 4413 del 7 novembre 2017, fornisce chiarimenti in merito al riconoscimento della pensione ai superstiti studenti, circa le modalità di presentazione delle domande e, nel caso di orfani maggiorenni, della documentazione relativa a percorsi di istruzione e formazione professionale condotti in Italia e all'estero. Come ricordato nel messaggio Inps, l’articolo 22, legge 21 luglio 1965, n. 903 riconosce la pensione ai superstiti in favore dei figli che risultano a carico del genitore al momento del suo decesso e non prestano lavoro retribuito. Beneficiari della pensione gli orfani che: non hanno superato il diciottesimo anno di età, indipendentemente dallo status di studente; hanno un’età massima di 21 anni, qualora frequentino una scuola media professionale; non superano il ventiseiesimo anno di età, se iscritti all'università.

L’Istituto, al fine del riconoscimento della pensione deve accertare che il percorso di studio frequentato dallo stesso sia riconducibile a quelli di cui alla disposizione normativa e, pertanto, alla luce delle riforme in materia, sia ricompreso nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione costituito dal sistema dell’istruzione secondaria superiore e dal sistema dell’istruzione e formazione professionale ovvero ricompreso nel sistema universitario (Università, AFAM, ITS).
A tal fine sono necessarie informazioni relativamente alla denominazione e alla durata del corso, al titolo di studio rilasciato a completamento dello stesso nonché alla natura giuridica dell’istituto presso il quale il superstite è iscritto (statale/paritario/non paritario, Centro di formazione professionale, etc…).

Nel messaggio dell'Istituto fornite indicazioni in riferimento ai percorsi di istruzione e formazione professionale e ai percorsi di formazione accademica sia in Italia sia all'estero. Si specifica che sono equiparati ai corsi universitari i percorsi di formazione accademica presso: Conservatori di musica, a decorrere dall’anno accademico 2005/2006 ed Istituti Tecnici superiori previsti dalla legge n. 40 del 2007.

I superstiti che frequentano percorsi di studio all’estero, tenuto conto delle indicazioni fornite dal MIUR devono allegare alla domanda di pensione una dichiarazione rilasciata dagli Uffici Scolastici regionali del citato Ministero nella quale sia indicato a quale percorso dell’ordinamento italiano corrisponde il percorso di studio all’estero. Analogo discorso in caso di frequenza di percorsi accademici. Nel messaggio Inps l'elenco della documentazione da presentare.

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