Possibile inviare le domande di rimborso dei versamenti per il lavoro accessorio effettuati in data successiva all’entrata in vigore del Decreto legge n. 25/17, l’INPS fornisce le istruzioni con il messaggio n. 4405/17.
In riferimento ai voucher telematici, la cui normativa di riferimento è stata abrogata con Decreto legge n. 25 del 17 marzo 2017, convertito in Legge n. 49/17, con messaggio Hermes n. 1652/2017 l’INPS aveva precisato che i versamenti effettuati tramite bollettino postale, bonifico, modello F24 e Portale dei pagamenti in data successiva al 17 marzo 2017 non potevano essere utilizzati e sarebbero stati rimborsati a cura delle strutture territoriali dell’Istituto, previa verifica del regolare afflusso dei fondi.
Pertanto, i committenti interessati possono presentare domanda di rimborso presso le Sedi utilizzando il modello SC52, il quale dovrà essere protocollato ad opera della struttura territoriale che l’ha ricevuto. I committenti devono, inoltre, allegare la ricevuta del versamento per tutti i tipi di pagamento, ad eccezione dei pagamenti effettuati mediante modello F24, per i quali la predetta allegazione è meramente facoltativa. Solamente la Sede che ha preso in carico l’istanza potrà effettuare la liquidazione, in analogia con le procedure standard di rimborso.