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Martedì, 07 Novembre 2017 10:05

TFR ai fondi pensione, le regole della COVIP

Possibile destinazione non integrale del TFR alle forme pensionistiche complementari. La Covip interviene con la circolare n. 5027/17.

Novità recate dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124 – Chiarimenti applicativi e altri interventi

Con Circolare n. 5027 del 26 ottobre la Commissione ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione delle modifiche apportate dalla Legge n.124/2017 al Decreto lgs. n.252/2005.

Con Deliberazione del 25 ottobre la Commissione ha apportato le seguenti modifiche, alla luce delle novità recate dalla Legge n.124/2017 all’art. 8, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005,  alla Deliberazione COVIP del 24 aprile 2008 avente ad oggetto le “Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro”:

Nel paragrafo “LAVORATORE RIASSUNTO CHE AVEVA CONFERITO IL TFR AD UNA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE E CHE, A SEGUITO DELLA PERDITA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE A TALE FORMA, NON HA RISCATTATO INTEGRALMENTE LA POSIZIONE” il terzo e il quarto capoverso sono sostituiti dai seguenti: “In ordine ai tempi di effettuazione di tale specifica scelta, si reputa che anche tali lavoratori possano disporre di un arco temporale di sei mesi dalla data di assunzione per esprimere la propria volontà, fermo restando che la scelta, in questo caso, non sarà tra la destinazione del TFR a previdenza complementare o il mantenimento di tale trattamento secondo le norme dell’articolo 2120 c.c., ma si limiterà alla individuazione della forma pensionistica complementare cui conferire il TFR maturando ed, eventualmente, alla percentuale  di TFR da destinare a previdenza complementare secondo quanto previsto dagli accordi ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 252/2005. Qualora gli accordi che trovano applicazione in base al nuovo rapporto di lavoro nulla dispongano circa la percentuale minima di TFR da destinare a previdenza complementare, sarà devoluto l’intero TFR maturando, salvo che per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, per i quali sarà versata una quota di TFR non inferiore al 50 per cento, in coerenza con le previsioni dell’articolo 8, comma 7, lett. c), punto 2 del decreto legislativo n. 252/2005.”;

b) Nel Modulo recante “COMUNICAZIONE IN ORDINE ALLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE ALLA QUALE CONFERIRE IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO”, la nota 1 è sostituita dalla seguente nota: “1 Scelta consentita solo qualora gli accordi prevedano la devoluzione del TFR ai fondi di carattere collettivo in misura parziale. Qualora gli accordi che trovano applicazione in base al nuovo rapporto di lavoro nulla dispongano circa la percentuale minima di TFR da destinare a previdenza complementare, sarà devoluto l’intero TFR maturando, salvo che per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, per i quali sarà versata una quota di TFR non inferiore al 50 per cento.”.