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Martedì, 24 Ottobre 2017 16:30

Maternità, contributi anche se indennità è pagata dall'azienda

Il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi per la maternità all’Inps anche se l’azienda ha pagato con risorse proprie alla dipendente le prestazioni economiche di gravidanza spettanti. Questo è quanto emerge dalla sentenza 23845/2017 della Corte di Cassazione che è intervenuta su un tema molto controverso, ovvero l'obbligo per gli ex enti pubblici economici trasformati in società per azioni ordinarie, di versare all'Inps la contribuzione di maternità in relazione ai periodi durante i quali tali aziende erano tenute a pagare direttamente alle dipendenti la relativa indennità. La sentenza della Cassazione ribalta quanto precedentemente affermato dalla Corte d'appello di Roma con sentenza 4250/2014 che affermava che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell' Inps dall' obbligo di erogare tale indennità, non sarebbero tenuti a versare all'Istituto di previdenza il contributo dovuto a tale titolo.

La Cassazione rovescia tale lettura, partendo dalla premessa che la natura soggettiva del datore di lavoro è irrilevante ai fini previdenziali. Nell’articolo a pagina 32 di "Norme e Tributi" del "Il Sole 24 Ore", disponibile nel servizio quotidiano di rassegna stampa nazionale per tutti i Consulenti del Lavoro iscritti al portale della Fondazione UniversoLavoro, le motivazioni della Suprema Corte sul caso in esame. 

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