Le detrazioni fiscali sui redditi sono fruibili anche l'anno seguente l'attività lavorativa prestata se non è stato possibile fruirne nell'anno della prestazione e se i compensi sono stati erogati l'anno dopo. Questa la conclusione a cui giunge l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 127/E pubblicata sul sito il 18 ottobre 2017 e riguardante i rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi a cavallo di due periodi d’imposta differenti.
La vicenda ha riguardato un contribuente che aveva svolto il Servizio di volontariato civile tra il 2015 e il 2016 e per questo motivo non aveva potuto fruire della detrazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per il mese di dicembre 2015. Per questo periodo, infatti, si era visto corrispondere il compenso nel mese di gennaio 2016, facendolo così rientrare nella Certificazione Unica 2016. Ma l’ente erogatore dei redditi nella CU 2016 non aveva considerato né compensi né detrazioni riferibili al mese di dicembre 2015; mentre nella CU 2017, invece, aveva tenuto conto dei compensi di dicembre 2015, ma non delle corrispondenti detrazioni.
Poiché il reddito da volontariato è da ascrivere alla categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, vige l’obbligo di operare le ritenute fiscali sulle somme e i valori imponibili corrisposti in ciascun periodo di paga e, conseguentemente, di effettuare le detrazioni d’imposta dovute. In teoria, le detrazioni dovevano essere calcolate in base al periodo di lavoro prestato nell’anno, ma, data l’eccezionalità del caso, l'Agenzia ritiene possibile calcolare le detrazioni tenendo conto del periodo dell’anno precedente per il quale il dipendente non ha potuto beneficiarne.
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