L'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce maggiori precisazioni sulle sanzioni da applicare in caso di violazioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro con l'obiettivo di assicurare un comportamento uniforme da parte di tutto il personale ispettivo. Nella lettera circolare n.3/2017 si specifica che nel momento in cui è necessario adottare provvedimenti sanzionatori per il mancato rispetto della normativa sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, la sanzione da applicare deve essere riconducibile alla violazione dell’obbligo sancito dall'articolo 18, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008.
L'obbligo scatta, in particolare, nei casi in cui non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria ed in sede ispettiva si riscontri che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione (in questo caso risulta evidente il difetto di vigilanza del datore di lavoro o del dirigente); nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore per l’affidamento di compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell’ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli e in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l’obbligo della sorveglianza sanitaria.
L'Ispettorato precisa, inoltre, che se l’omessa sorveglianza sanitaria viene riscontrate in settori diversi dall’edilizia, gli ispettori del lavoro devono comunicare la notizia di reato all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art. 347 del c.p.p..
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