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Mercoledì, 27 Settembre 2017 08:10

Occasionale in agricoltura, aggiornamento piattaforma informatica

Con il messaggio n.3662/17 l’INPS comunica l’implementazione della piattaforma informatica adeguata alle peculiarità previste dalla legge per il lavoro occasionale nelle imprese agricole.

Le specificità previste dall’articolo 54 bis del dl n. 50/17, sono state descritte al punto 6.5 della circolare n. 107/2017 – con particolare riferimento ai requisiti dei lavoratori che possono essere assunti -, così come integrato con il messaggio n. 2887/17, con il quale sono state rese note le misure minime del compenso per prestazioni occasionali nel settore agricolo.

La procedura informatica, tenuto conto del parere del Ministero del lavoro n. 5797/17, consente alle imprese agricole di indicare la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a 3 giorni, secondo un calendario giornaliero, con indicazione del numero di ore complessive di utilizzo del lavoratore nell’arco temporale indicato.

Trattandosi di comunicazione da fornire prima dello svolgimento della prestazione lavorativa, laddove, per evenienza di carattere straordinario (per es., indisponibilità sopravvenuta del prestatore, condizioni climatiche non idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa), la prestazione medesima non dovesse essere resa, l’utilizzatore effettua, sempre avvalendosi della procedura telematica INPS, la revoca della dichiarazione inoltrata, purché ciò avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione (non superiore a tre giorni consecutivi).