Le lavoratrici incinte possono essere licenziate soltanto se si manifesta un "caso eccezionale" non collegato alla gravidanza stessa e non rappresentato da una semplice procedura di licenziamento collettivo. Questo è quanto affermato dalla Corte di giustizia europea in una causa riguardante una lavoratrice spagnola che aveva fatto ricorso alla Corte di Catalogna dopo aver ricevuto una lettera di licenziamento nel momento in cui era incinta.
L’avvocato generale della Corte Europea ha ritenuto, nel contesto di un licenziamento collettivo, che se la lettera di preavviso contiene solo i motivi generali del recesso del rapporto senza la "spiegazione" del caso eccezionale che giustifica l'allontanamento della lavoratrice gestante dal posto di lavoro, non si soddisfano i criteri della “direttiva sulla maternità”.
Il datore di lavoro, dunque, non può licenziare, salvo casi eccezionali, la dipendente in gravidanza dal momento in cui è a conoscenza del suo stato interessante. Allo stesso tempo la direttiva diventa estensiva poiché la tutela inizia dal momento in cui la donna è incinta e non dal momento della comunicazione al datore di lavoro. Questo perché, secondo l’avvocato, la lavoratrice potrebbe non essere a conoscenza del suo status e, conseguentemente, potrebbe non usufruire della tutela che le spetterebbe. Inoltre, qualora il datore si avvalesse della deroga per "casi eccezionali" per procedere al licenziamento non potrà comunque riassegnare la lavoratrice ad un altro posto di lavoro, anche se idoneo alla sua condizione.
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