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Martedì, 12 Settembre 2017 08:38

Controllo email solo dopo preventiva informazione

Il contenuto delle e-mail del lavoratore non potrà essere consultato dal datore di lavoro a meno che il lavoratore non sia stato precedentemente informato. Questo è quanto deciso dalla Corte europea dei diritti dell’uomo con la sentenza del 5 settembre scorso, ribaltando quanto affermato dalla stessa nella pronuncia del 12 gennaio 2016 sul licenziamento per inadempimento degli obblighi lavorativi di un ingegnere che aveva usato la posta elettronica aziendale per fini personali nonostante il divieto del datore. Il lavoratore licenziato aveva fatto ricorso per violazione della privacy, ma la sua richiesta era stata respinta dalla Grande Corte in prima battuta in quanto la posta aziendale era controllabile a determinate condizioni. I controlli erano, infatti, stati previsti dalla regolamentazione aziendale interna, di cui erano consapevoli i lavoratori, strettamente proporzionati e non eccedenti lo scopo di verifica dell'adempimento contrattuale. Inoltre l'azienda non aveva utilizzato il contenuto delle comunicazioni, ma si era limitata a constatare il carattere personale delle e-mail inviate nell'orario di lavoro, con conseguente riduzione della produttività del dipendente.

Con la seconda decisione, invece, la Corte europea ha verificato l'insussistenza di informazione sulla natura e sull'oggetto del monitoraggio e, in particolare, sulla possibilità che il datore di lavoro avrebbe potuto avere accesso al contenuto dei messaggi di posta elettronica. Per i giudici della Grande Corte, quindi, non basta avvisare della destinazione della e-mail alle sole esigenze di servizio, ma bisogna entrare nel dettaglio delle modalità di controllo. Le verifiche, quindi, devono essere mirate, non invasive ed effettuate per motivi giustificati. Avendo, dunque, appurato che il lavoratore non avesse avuto preventiva informazione da parte del datore riguardo la possibilità di monitoraggio della propria e-mail, si è ritenuto illegittimo il licenziamento.

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