Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.93/E del 18 luglio 2017, l’esonero per le società agricole dal versamento dell’IRAP non comporta automaticamente anche l’esonero della presentazione della dichiarazione. Sebbene l'esenzione dall'imposta riguardi tutti i soggetti che svolgono attività produttive che rientrano potenzialmente nel reddito agricolo, è necessario distinguere la natura dell'attività svolta per ottemperare agli obblighi di legge.
Esistono, infatti, tre diverse tipologie di imprese agricole: quelle individuali e le società semplici che sono le uniche a non dover presentare il modello dichiarativo in quanto determinano il contributo camerale in misura fissa (e non in base al fatturato); le altre società agricole, dalle snc alle cooperative, che svolgono attività che rientrano esclusivamente nel reddito, presentano invece la dichiarazione annullando il valore della produzione imponibile. La terza categoria, infine, è data da tutti i soggetti che operano in agricoltura, ma che esercitano attività comprese solo parzialmente nel reddito e che per questo presentano il dichiarativo soprattutto per determinare la quota del valore della produzione assoggetata a imposta.
Nell'articolo a pagina 22 del Il Sole 24 Ore, disponibile nel servizio quotidiano di rassegna stampa nazionale per tutti i Consulenti del Lavoro iscritti al portale della Fondazione UniversoLavoro viene illustrato come compilare il modello IRAP e come calcolare il valore della produzione.
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