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Mercoledì, 06 Settembre 2017 12:13

Co.co.co: inesistenza di compenso minimo

Non esiste, ad oggi, una norma che fissi dei parametri di riferimento per determinare il compenso per le collaborazione coordinate e continuative ( co.co.co). Con l'abrogazione del contatto a progetto disposto del Jobs Act sono nulle tutte quelle garanzie, introdotte dalla Legge Biagi e dalle disposizioni della Legge Fornero, che in passato fissavano i parametri da utilizzare per un giusto compenso delle prestazioni svolte.

Dunque, non esiste una norma espressa che imponga un compenso minimo per i collaboratori coordinati e continuativi ed il corrispettivo della prestazione è  liberamente determinabile dalle parti. Tuttavia, un limite potrebbe essere ravvisato nelle nuove disposizioni introdotte con  il Jobs Act degli autonomi. L'articolo 3 del testo normativo prevede l'applicazione ai rapporti contrattuali di lavoro autonomo non imprenditoriale (comprese le collaborazioni coordinate e continuative) delle disposizioni in materia di abuso di dipendenza economica.Tale normativa è applicabile nei rapporti tra imprese e tutela il contraente che si trovi a subire una situazione di dipendenza economica.

La norma vieta l’abuso dello stato di dipendenza economica (che può consistere anche nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose) e sanziona di nullità il patto attraverso il quale l’abuso si realizza. Tra le condizioni contrattuali ingiustamente gravose figura il compenso non adeguato.Rimossa la clausola nulla, si realizzerebbe quindi una situazione analoga a quella di assenza di un corrispettivo pattuito, prevista dall’articolo 2225 del codice civile. In questo caso,  il corrispettivo, se non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo. Per questa via - non del tutto agevole - si arriverebbe ad ipotizzare una rideterminazione giudiziale del compenso.

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