L’Inail, con circolare 34 del 1 settembre 2017, ha chiarito alcuni dubbi emersi in merito ai numerosi quesiti concernenti la documentazione che l'Istituto deve acquisire ai fini dell’erogazione delle prestazioni economiche a favore di soggetti minorenni. In particolare, i dubbi sono emersi sulla necessità di acquisire, ai fini della corresponsione delle prestazioni suddette, l’autorizzazione del giudice tutelare, ai sensi dell’art. 320 c.c., per il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, nonché ai fini della riscossione dei capitali.
Per quanto riguarda l’indennità per inabilità temporanea assoluta - chiarisce la circolare - essa verrà erogata direttamente al soggetto infortunato o tecnopatico senza che sia necessario l’intervento del genitore esercente la patria potestà, né dal giudice tutelare. Differentemente, nella rendita diretta dovuta a inabilità permanente i relativi ratei non possono essere riscossi dal minore studente, o che presti attività lavorativa, ma dal genitore senza l'autorizzazione del giudice tutelare.
Ulteriori casi affrontati dall'Istituto nella circolare riguardano l'indennizzo in capitale del danno biologico, la rendita dei superstiti, la prestazione una tantum erogata dal fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro e i ratei di rendita diretta maturati e non riscossi dal genitore deceduto.
Maggiori dettagli nell'articolo disponibile a pagina 21 di Norme e Tributi de "Il Sole 24 Ore" che i Consulenti del Lavoro iscritti al sito di Fondazione UniversoLavoro potranno consultare accedendo al servizio quotidiano di rassegna stampa nazionale.
Notizie correlate: Online nuova versione di denuncia comunicazione di infortunio