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Mercoledì, 30 Agosto 2017 12:11

Crisi aziendali: accesso a Fondo bilaterale ratifica la risoluzione

Nell'ambito di un processo di ristrutturazione aziendale con conseguente riduzione della forza lavoro mediante licenziamenti collettivi, la richiesta del lavoratore di accedere al trattamento di sostegno al reddito previsto da un fondo bilaterale, con contestuale rinuncia al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva, equivale alla risoluzione anticipata del rapporto e ad acquiescenza al licenziamento.

E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 20008 dell'11 agosto 2017 sottolineando come la rinuncia al periodo di preavviso e all'indennità sostituiva danno luogo ad un comportamento negoziale da parte del lavoro che implica la conseguente accettazione della risoluzione del rapporto di lavoro, impedendo la successiva impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore. La Corte ha poi evidenziato come l'erogazione da parte dei fondi di bilateralità di un trattamento straordinario di sostegno al reddito costituisce strumento diretto a eliminare (o ridurre al massimo) il contenzioso che può generarsi per effetto di processi di ristrutturazione aziendale.

Secondo la Cassazione, dunque, la finalità dell'incentivo all'esodo è compatibile con la logica degli ammortizzatori sociali di istituzione paritaria, atteso che lo scopo dei fondi bilaterali risiede nella realizzazione di una forma di sostegno economico a beneficio del personale destinato a perdere il posto di lavoro. Risulta plausibile, dunque, ad avviso della Cassazione, che tra le modalità di accesso ai benefici dei fondi bilaterali vi sia l'accettazione della risoluzione del rapporto di lavoro attraverso la rinuncia al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva.
La Cassazione aggiunge che queste conclusioni risultano confermate anche dalle più recenti disposizioni sui fondi bilaterali (Legge 92/2012 e dal Dlgs 148/2015), nelle quali la possibilità di riconoscere un assegno straordinario di sostegno al reddito è stata espressamente prevista nel quadro dei processi di agevolazione all' esodo.

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